Comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

Comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

L'inquinamento atmosferico scarsamente rilevante è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dall'articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 ed elencati alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.

A seguito della pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 11/12/2018, n. 11/982, per questo tipo di emissioni i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'Allegato 1 non sono più tenuti a inviare apposita comunicazione relativa a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ma devono indicare direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività l'eventuale presenza o la messa in esercizio di attività rientranti nelle fattispecie di quelle elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Approfondimenti

Elenco degli impianti e attività

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli (1), con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno

b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole

c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura

d) Le seguenti lavorazioni tessili (2): - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi
  2. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg

g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi

h) Serre

i) Stirerie

j) Laboratori fotografici

k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura

l) Autolavaggi

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali

n) Macchine per eliografia

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte

p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)

p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti (3)

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

 

Categoria animale e tipologia di allevamentoN° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamentoMeno di 400
Suini: accrescimento/ingrassoMeno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)Meno di 2000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)Meno di 30000
Altro pollameMeno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)Meno di 250
Struzzi Meno di 700

                                    

aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel

cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW

dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi

kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi di materiali vegetali

kk-quater) Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet"

kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

 

NOTE:

1) rientrano in tale fattispecie anche le lavorazioni di pulizia meccanica/asportazione di materiale se effettuate esclusivamente ad umido quali a titolo esemplificativo al molatura.

2) con riferimento a quanto riportato al Punto 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 18/07/2012, n. 3780/2012 “Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale” rientrano in tali fattispecie anche gli stabilimenti in cui è svolta esclusivamente l’attività di smacchiatura con utilizzo di solvente inferiore a 20 kg/anno per la quale non sono previsti limiti alle emissioni.

3) la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas; se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni del presente provvedimento.

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Ultimo aggiornamento: 19/02/2024 23:23.40