Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
Per svolgere l'attività è necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodotti alimentari, e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28). Il titolare dell'autorizzazione non può, però, esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è previsto che occupi posteggio (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 22).
L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante permette ai titolari di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e di vendere a domicilio del consumatore o nei locali che frequenta per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere la carta d'esercizio, un documento contenente tutte le informazioni sulle attività svolte e sui posteggi in concessione (Deliberazione della Giunta regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo così l’attestazione (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.